Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 9 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

          «Art. 9-bis. - 1. Non sono soggetti alla disciplina stabilita dalla presente legge i prodotti esplodenti rientranti nella 4a e nella 5a categoria di cui all'articolo 82 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni».